Onorevoli Colleghi! - La presentazione e la discussione di questa proposta di legge costituisce la prima risposta a quelle istanze che sempre più numerose e pressanti sono state rivolte negli ultimi anni alle istituzioni centrali dello Stato da singoli cittadini, ma anche, e soprattutto, dai sindaci di moltissimi comuni, affinché venisse affrontata e risolta, finalmente in modo chiaro e univoco, la vistosa e non più sostenibile antinomia giuridica esistente tra i poteri-doveri riconosciuti dallo Stato agli enti locali ai fini della vigilanza igienico-sanitaria, da un lato, e della registrazione anagrafica della popolazione residente, dall'altro.
      Ai sindaci dei comuni d'Italia la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, impongono, infatti, di registrare nell'anagrafe della popolazione residente chiunque, cittadino italiano o straniero, abbia la propria dimora abituale nel comune, ovvero abbia deciso di fissare nel comune la propria residenza (con l'unica incombenza prevista a carico degli stranieri di prestare annualmente la dichiarazione di dimora abituale nel comune corredata dal permesso di soggiorno), senza, peraltro, avere alcun potere di subordinare tali adempimenti al controllo del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nel nostro Paese.
      Al contempo, l'ordinamento nazionale impone alle autorità locali di vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio e di verificare la conformità degli alloggi ai requisiti di abitabilità prescritti dalla

 

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normativa vigente e di sanzionare chiunque vi contravvenga.
      La contraddizione logica, prima ancora che giuridica, di tale assetto normativo è evidente! E tale contraddizione logico-giuridica si intende superare ed eliminare con la presente proposta di legge, che, nel modificare - integrando e correggendo - tanto la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che ha istituito l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, quanto il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delinea una nuova disciplina degli obblighi di registrazione anagrafica della popolazione residente.
      Elemento centrale di tale riforma è l'istituto della «residenza meramente anagrafica» destinato ad affiancare, e non a sostituire, la disciplina della residenza e del domicilio regolata dalle norme del codice civile.
      Non si tratta ovviamente di una riforma puramente terminologica, ma di un nuovo strumento giuridico che possa finalmente consentire alle autorità locali di conciliare le finalità sottese agli obblighi di registrazione anagrafica con le finalità di salvaguardia e di tutela del territorio sotto il profilo igienico-sanitario, in conformità a quanto previsto e riconosciuto dall'articolo 16 della Costituzione. Per questo si è voluto subordinare l'accoglimento delle richieste di registrazione all'anagrafe della popolazione residente, così come le registrazioni da effettuare d'ufficio da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, all'indicazione da parte degli interessati della disponibilità di un alloggio conforme alle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e agli ulteriori requisiti igienico-sanitari che verranno determinati con apposito decreto dal Ministro della salute; e questo tanto per i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea, quanto per gli stranieri e per gli apolidi. Ad analoga previsione è stata ancorata la registrazione della popolazione cosiddetta «temporanea».
      La presente proposta di legge costituisce, in effetti, un vero e proprio passo in avanti nella tutela del cittadino italiano, del cittadino comunitario, nonché dello straniero e dell'apolide, ai quali finalmente possano essere garantiti in maniera effettiva e, quindi, senza contraddizioni e antinomie di qualsiasi sorta, tanto il diritto alla libera circolazione nel territorio dello Stato quanto il diritto alla salute.
 

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